STATUTO

DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CHIMICI

DELLE DOGANE A.N.CHI.D.

 

Capo I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

E' costituita la ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CHIMICI DELLE DOGANE - A.N.CHI.D. - che associa, senza scopo di lucro, tutti i chimici dei Laboratori Chimici delle Dogane. La sede legale è fissata in Roma, Via Mario Carucci n.71.

 

Art. 2

L'Associazione riunisce senza scopo di lucro tutti i chimici dei laboratori chimici delle Dogane ed ha come scopo:

a) favorire la reciproca conoscenza dei soci;

b) promuovere lo scambio di idee e di esperienze fra i soci;

c) favorire l'approfondimento professionale per la comprensione e la risoluzione dei problemi comuni;

d) difendere, valorizzare e divulgare l'opera dei chimici delle Dogane in campo internazionale anche mediante la diffusione di una pubblicazione per i soci, avente carattere scientifico. L'Associazione può inoltre assumere quante altre iniziative si ritengano necessarie per una migliore e più ampia informazione dei soci circa la situazione, i problemi del settore chimico in campo nazionale ed internazionale e per la valorizzazione della professione del chimico.

Per il conseguimento dei fini statutari, è prevista la partecipazione dell'A.N.CHI.D. ad associazioni similari.

 

Capo II - SOCI 

Art. 3 (Soci)

I soci si differenziano in:

a) soci effettivi

b) soci aggregati

c) soci sostenitori

d) soci onorari

La qualifica di socio effettivo si ottiene su domanda scritta indirizzata al Presidente con contemporaneo pagamento delle quota di iscrizione. A eguito dell'accettazione della iscrizione, sarà effettuato il pagamento della prima quota sociale.

Possono far parte dell'Associazione, come soci effettivi, tutti i chimici di ruolo e non di ruolo, in servizio o in quiescenza, che esercitano o hanno esercitato la professione di chimico nei Laboratori delle Dogane.

Possono far parte dell'Associazione, come soci aggregati, quanti pur non possedendo i requisiti dei soci effettivi, vogliono contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.

Possono far parte dell'Associazione, come soci sostenitori, con delibera della Giunta Esecutiva, quanti desiderano partecipare ad attività culturali promosse dall'Associazione stessa.

Possono essere associati quali soci onorari, con delibera dell'Assemblea, coloro che abbiano dimostrato particolare sensibilità al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.

Le qualifiche di socio aggregato o di socio sostenitore si ottengono a seguito del pagamento delle relative quote sociali. Tali qualifiche non danno diritto a partecipare agli Organi dell'associazione di cui all'art. 6.

 

Art. 4 (Quota sociale)

Il socio effettivo deve corrispondere la quota sociale per l'anno in corso entro la data fissata per l'Assemblea ordinaria.

I soci effettivi che risultano morosi dalla data dell'Assemblea ordinaria, si intendono sospesi.

La morosità continuata per due annualità nel versamento della quota associativa annuale, comporta la esclusione del Socio effettivo dall'Associazione.

Detto stato di morosità deve, peraltro, essere contestata al Socio effettivo, a cura del Segretario Generale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi nei trenta giorni successivi al compimento del secondo anno di detto stato di morosità.

Il socio effettivo moroso, per non incorrere nell'esclusione, deve provvedere al pagamento delle quote sociali dovute, entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta contestazione.

 

Art. 5 (Decadenza)

Si decade dalla qualifica di Socio effettivo per:

a) dimissioni scritte presentate al Presidente;

b) morosità prolungata così come previsto nell'articolo precedente;

c) deliberazione del Collegio dei Probiviri.

 

Capo III - Organi 

Art. 6 (Organi)

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci effettivi;

- la Giunta esecutiva;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri.

Gli uffici di membro della Giunta Esecutiva, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, sono non retribuiti ed hanno tutti la durata biennale. 

 

Art. 7 (Assemblea dei Soci)

L'assemblea dei soci effettivi è l'organo sovrano dell'Associazione e ad essa spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Essa viene convocata ogni anno dal Presidente , sentita la Giunta Esecutiva.

L'assemblea deve essere inoltre convocata:

a) quando ne facciano richiesta motivata indirizzata al Presidente almeno un decimo degli associati ed in regola col pagamento delle quote sociali;

b) per decisione della Giunta Esecutiva, che decide a maggioranza.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti i soci effettivi iscritti all'Associazione ed in regola col versamento delle quote sociali alla data della convocazione.

E' consentito ad un socio effettivo munito di regolare delega di rappresentare nell'assemblea, compreso il diritto di voto, un solo altro socio effettivo, sempre che quest'ultimo sia in regola col versamento delle quote associative.

L'assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti, anche con delega scritta più del 50% (cinquanta per cento) dei soci effettivi aventi diritto.

Le deliberazioni verranno prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto dagli Artt. 15 e 16.-

Il voto si esprime per alzata di mano e, nei casi previsti o qualora lo richieda almeno un terzo dei presenti, a scrutinio segreto.

L'Assemblea fissa i criteri di accettazione dei nuovi soci effettivi; fissa i criteri di elezione delle cariche sociali, elegge inoltre, la Giunta Esecutiva; elegge il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.- Approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.

 

Art. 8 (Giunta esecutiva, composizione)

La Giunta Esecutiva è composta da 7 membri eletti dall'Assemblea.

La Giunta Esecutiva nomina nel suo seno:

- il Presidente;

- il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;

- il Tesoriere;

- il Segretario.

La riunione della Giunta Esecutiva è valida se sono presenti almeno 5 membri, e tra questi il Presidente (o il Vice Presidente) e il Segretario.

In caso di dimissioni, di prolungato impedimento o di reiterato disinteresse di un membro della Giunta, la stessa Giunta, provvederà a sostituirlo con il socio effettivo che, in sede di elezione, seguiva in graduatoria i membri eletti

 

Art. 9 (Giunta Esecutiva incarichi)

La Giunta Esecutiva, che risponde della sua attività all'Assemblea, attua gli indirizzi e le direttive di attività fissate dall'assemblea, esercita ogni atto necessario al buon funzionamento dell'Associazione; determina l'ammontare delle quote sociali e d'iscrizione; mantiene i rapporti con tutti quegli ambienti (politici, economici, industriali, sociali ecc.) che ritiene possano essere utili all'attività e agli scopi dell'Associazione stessa; individua gruppi di lavoro, predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, nomina il Direttore Responsabile delle pubblicazioni scientifiche dell'Associazione, il quale riferisce alla Giunta stessa di ogni questione inerente all'attività di divulgazione propria dello scopo associativo.

Il Presidente della Giunta Esecutiva ha la rappresentanza legale dell'Associazione; convoca e presiede l'assemblea dei soci effettivi, convoca e presiede la riunione della Giunta Esecutiva; può delegare al Direttore Responsabile della rivista edita dall'Associazione poteri e/o facoltà ad esso spettanti al solo fine di adempiere agli obblighi di legge inerenti l'attività di stampa.

Sono informati e possono partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva senza diritto di voto:

- il Direttore Responsabile delle pubblicazioni scientifiche dell'Associazione;

- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva.

Il Tesoriere si occupa della contabilità dell'Associazione e riferisce alla Giunta Esecutiva.

Il socio effettivo non può assumere la stessa carica all'interno della Giunta per più di due bienni consecutivi.

 

Art. 10 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti; esso nomina nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Esercita il controllo periodico sui conti dell'Associazione e redige una relazione sul bilancio annuale da presentare alla Giunta Esecutiva.

Spetta al Presidente dei Revisori dei Conti di illustrare all'assemblea l'attività finanziaria dell'Associazione.

Il socio effettivo non può assumere la stessa carica all'interno del Collegio per più di due bienni consecutivi

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Art. 11 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da un supplente; esso nomina nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Ad esso e demandato il controllo del rispetto della morale professionale e dello Statuto dell'Associazione da parte dei soci effettivi.

Sono previsti i seguenti provvedimenti:

- il richiamo scritto;

- la diffida;

- la sospensione;

- la radiazione.

Tutti i soci effettivi a semplice richiesta scritta, possono adire al Collegio.

I Probiviri eserciteranno il loro mandato con prudenza ed equità.

Il socio effettivo non può assumere la stessa carica all'interno del Collegio per più di due bienni consecutivi.

 

Capo IV - FINANZIAMENTO E BILANCIO

 

Art. 12 (Finanziamento)

Il finanziamento dell'Associazione è assicurato, di massima dalla quota di iscrizione e dalle quote annuali versate dagli associati; l'ammontare di tali quote sarà fissato ogni due anni, con apposita delibera, in relazione al bilancio preventivo, dalla Giunta Esecutiva.

L'Associazione può accettare previa approvazione dell'assemblea, contributi o donazioni da parte degli associati tutti; in tal caso il Presidente della Giunta Esecutiva ed il Tesoriere porranno in essere tutti gli adempimenti necessari per ottenere dalle Pubbliche Autorità le necessarie autorizzazioni.

 

Art. 13 (Bilancio)

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento.

 

Capo V - CLAUSOLE COMPROMISSORIE 

Art. 14

Tutti i soci si impegnano a risolvere ogni eventuale controversia riguardante le possibili divergenze sia sulla interpretazione che sull'esecuzione del presente statuto mediante franca e leale discussione interna.

Nel caso che, malgrado ogni buona volontà, i contrasti dovessero rimanere, gli associati si impegnano a dirimere ogni loro controversia mediante ricorso obbligatorio ed invocabile ad un arbitro ai sensi e per gli effetti degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio arbitrale, che giudicherà senza l'osservanza di particolari formalità, sarà composto da un arbitrato nominato dall'Assemblea, il secondo dal o dai dissenzienti ed il terso d'accordo, dai due arbitri tra di loro o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. 

 

Art. 15 (Modificazioni allo Statuto)

L'Assemblea dei Soci effettivi può modificare lo Statuto con deliberazioni votate dai due terzi dei soci effettivi aventi diritto al voto.

 

Art. 16 (Scioglimento dell'Associazione)

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi.

Art. 17 (Rinvio alla normativa generale)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le norme del Codice Civile e quelle delle altre leggi vigenti.